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La distinzione in sintesi

L'art. 2214 c.c. impone all'imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa, oltre alla conservazione ordinata di lettere, telegrammi e fatture ricevute e spedite.

L'art. 2215-bis consente di formare e tenere questi libri con strumenti informatici, a condizione che le registrazioni restino sempre consultabili e costituiscano informazione primaria e originale; ciò distingue le scritture soggette a obblighi formali dalla restante documentazione gestionale conservata per esigenze operative.

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Chi è obbligato e cosa si aggiunge per le società

Le scritture obbligatorie ex art. 2214 riguardano ogni imprenditore che esercita attività commerciale, salvo i piccoli imprenditori. Per le società a responsabilità limitata, l'art. 2478 aggiunge libri sociali specifici - decisioni dei soci, decisioni degli amministratori, decisioni del collegio sindacale - tenuti a cura di amministratori o sindaci, che si affiancano, senza sostituirle, alle scritture contabili generali.

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Come organizzare la verifica

Passaggi

  1. Mappare quali scritture sono obbligatorie per legge (libro giornale, inventari, libri sociali) rispetto alla documentazione gestionale interna
  2. Verificare le modalità di tenuta richieste: numerazione progressiva e, se prevista, bollatura o vidimazione
  3. Per la tenuta informatica, garantire consultabilità permanente e applicare marcatura temporale e firma digitale almeno annuale
  4. Assegnare la responsabilità di tenuta: amministratori per i libri delle decisioni, sindaci per il libro del collegio sindacale
  5. Programmare la redazione annuale dell'inventario e la sua sottoscrizione entro i termini previsti

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Esempio ipotetico

Una srl (esempio ipotetico) tiene il libro giornale e il libro degli inventari come richiesto dall'art. 2214, oltre al libro delle decisioni dei soci e degli amministratori ex art. 2478. I dati gestionali quotidiani restano distinti dalle scritture obbligatorie, ma lettere, telegrammi e fatture vanno comunque conservati ordinatamente per ciascun affare.

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Controlli da fare

  • Il libro giornale registra le operazioni giorno per giorno?
  • L'inventario è redatto all'inizio dell'attività e rinnovato ogni anno?
  • Le scritture tenute in digitale sono sempre consultabili?
  • Marcatura temporale e firma digitale sono apposte almeno una volta l'anno?
  • Le scritture sono conservate per dieci anni dall'ultima registrazione?

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Come strutturare l'informazione con un partner software

Per sostenere questa distinzione, un'azienda può configurare - o chiedere a un partner software - una struttura informativa che separi le scritture soggette a obblighi di legge dai dati gestionali, mantenendo per le prime tracciabilità, numerazione progressiva e consultabilità permanente. È una scelta operativa suggerita definire ruoli chiari (chi registra, chi firma digitalmente, chi verifica la marcatura temporale) e prevedere una revisione periodica, senza che ciò costituisca un obbligo derivante dal software stesso.

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Domande frequenti

Le risposte seguenti chiariscono solo quanto già indicato nell'articolo, sulla base degli articoli citati del Codice civile.

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Prossimo passo

Verifica con il tuo professionista quali scritture della tua impresa rientrano negli obblighi dell'art. 2214 e quali restano documentazione gestionale, e usa la checklist per organizzare la tenuta informatica secondo l'art. 2215-bis.

FAQ

Domande frequenti

Le lettere e le fatture ricevute sono scritture contabili obbligatorie?

No, ma l'art. 2214 impone di conservarle ordinatamente per ciascun affare insieme alle copie di quelle spedite; non sono equiparate al libro giornale o all'inventario.

La tenuta informatica sostituisce numerazione e vidimazione?

Gli obblighi di numerazione e vidimazione, quando previsti, sono assolti tramite marcatura temporale e firma digitale apposte almeno una volta all'anno.

I libri sociali della srl sostituiscono le scritture dell'art. 2214?

No, l'art. 2478 li richiede in aggiunta ai libri e alle scritture contabili prescritti dall'art. 2214, non in loro sostituzione.

Fonti e verifica